Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 17

Costituzione del seggio e apertura della votazione

In vigore dal 17 ago 1983
Alle ore sette del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente, o in sua assenza lo scrutatore designato alla vicepresidenza, a norma dell'ultimo comma del precedente , costituisce il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati. Qualora non sia stata possibile la designazione di uno scrutatore alla vice-presidenza, il seggio viene presieduto dallo scrutatore più anziano. Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti. Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti. Costituito l'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti la conformità dell'arredamento della sala a quanto stabilito dal precedente , e l'avvenuta ricezione del carteggio e del materiale elettorale di cui al precedente , trasmessi dalla commissione elettorale circoscrizionale. Il presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione apponendovi sul retro il timbro del seggio. Le schede autenticate vengono poste nelle apposite cassette di cui all'. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore nove. Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire senza interruzione fino alle ore ventidue. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Per la validità delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti. Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi compresa quella di spoglio delle schede. La disciplina dell'adunanza spetta al presidente. Noi è consentita la presenza nel seggio di personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o del personale medesimo che non goda dell'elettorato attivo ai sensi del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-17

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Costituzione del seggio e apertura della votazione (Art. 17 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo