Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 22

Voto di preferenza

In vigore dal 17 ago 1983
L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della propria fascia nell'ambito della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quello indicato al quinto comma dell'art. 87 della legge n. 121/81. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella fascia di appartenenza nell'ambito della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una fascia diversa da quella di appartenenza ovvero in una lista diversa da quella votata. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nell'ambito della fascia di appartenenza i candidati preferiti nella lista votata. Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-22

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Voto di preferenza (Art. 22 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo