Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 23

Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio

In vigore dal 17 ago 1983
Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore ventidue si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale. Provvede a sigillare le urne, le cassette recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore otto del giorno successivo per la prosecuzione delle votazioni. Prima di lasciare la sede elettorale il presidente coadivato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-23

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Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio (Art. 23 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo