Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 28
Ricorsi alla commissione elettorale centrale
In vigore dal 17 ago 1983
Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale, nel termine perentorio di un giorno dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.
Il ricorso, in plico chiuso, deve essere consegnato al questore della provincia in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta.
Alla scadenza del termine suddetto il questore provvede immediatamente all'inoltro, a mezzo corriere, dei ricorsi ricevuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-28