Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 28

Ricorsi alla commissione elettorale centrale

In vigore dal 17 ago 1983
Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale, nel termine perentorio di un giorno dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali. Il ricorso, in plico chiuso, deve essere consegnato al questore della provincia in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta. Alla scadenza del termine suddetto il questore provvede immediatamente all'inoltro, a mezzo corriere, dei ricorsi ricevuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ricorsi alla commissione elettorale centrale (Art. 28 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo