Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 30

Nomina degli eletti

In vigore dal 17 ago 1983
La nomina degli eletti a membri del Consiglio nazionale di polizia è fatta con decreto del Ministro dell'interno. Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dal servizio decadono dall'ufficio. In loro vece, e, in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carriera, sono nominati, nelle forme di cui al primo comma, i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati. Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai candidati che li seguono nelle fasce delle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati. Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per qualsiasi causa degli eletti, ovvero per il verificarsi delle altre condizioni d'ineleggibilità indicate nel secondo comma del precedente del presente regolamento. I primi non eletti, già utilizzati come supplenti per sostituzioni temporanee, divengono componenti a pieno titolo del Consiglio, qualora decada a titolo definitivo altro componente del Consiglio appartenente alla medesima lista. Al loro posto subentrano come supplenti i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-30

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Nomina degli eletti (Art. 30 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo