Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 34

Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali

In vigore dal 17 ago 1983
Il personale impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti. Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario. Allo stesso personale, ove sia inviato in missione fuori sede, compete il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-34

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Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali (Art. 34 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo