Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 34
34 / 35Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali
In vigore dal 17 ago 1983
Il personale impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.
Allo stesso personale, ove sia inviato in missione fuori sede, compete il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-34