Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia

Art. 27

Operazioni per il riepilogo dei voti da parte della commissione elettorale circoscrizionale

In vigore dal 17 ago 1983
La commissione elettorale circoscrizionale, non appena ricevuto tutto il materiale dai seggi, procede alle seguenti operazioni: 1) fa lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'; 2) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformità del sesto comma dell'; 3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione, così come risultano dai verbali dei seggi stessi. Di tutte le operazioni della commissione elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Nel verbale devono essere indicati: a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1); b) i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista distintamente per fasce, nonché, per ciascuna lista, il numero delle preferenze ottenute da ogni candidato; c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le decisioni adottate. Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito a mezzo corriere speciale alla commissione elettorale centrale. Il secondo esemplare del verbale è consegnato al questore della provincia presso la quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale, per la conservazione agli atti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-27

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Operazioni per il riepilogo dei voti da parte della commissione elettorale circoscrizionale (Art. 27 Approvazione del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo