Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
Art. 20
Votazioni per corrispondenza
In vigore dal 17 ago 1983
La commissione elettorale circoscrizionale, sulla scorta delle prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale in ordine alla votazione per corrispondenza, secondo quanto previsto dal comma terzo del precedente , emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilità di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale che dovrà provvedere allo spoglio.
Tali istruzioni debbono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.
Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovrà essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale allo elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione delle schede votate e ad un volantino indicante il giorno previsto dal comma seguente, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.
L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate, il certificato elettorale e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.
La busta di cui sopra deve essere consegnata al capo dell'ufficio o comandante del reparto che ne cura la custodia; tutte le buste contenenti le schede degli appartenenti all'ufficio o al reparto sono racchiuse, a cura del capo dell'ufficio o comandante del reparto in un unico plico che deve essere rimesso a mezzo di corriere speciale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale effettuerà l'operazione di spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza, previa separazione delle schede dai certificati elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-31;364#art-red-20