Art. 9
In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente
: "Art. 134 - (Pesca del pesce spada). Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-9