Art. 4

In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 65 (rappresentanza dell'impresa di pesca) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è abrogato. Sono soppressi: a) il n. 7) dell'art. 66; b) il n. 2) dell'art. 67; c) la frase "il nominativo del rappresentante indicato nell'art. 65", di cui al primo comma dell'art. 68; d) la frase "nominativo del rappresentante" di cui al n. 1) dell'art. 74; e) la frase "con l'annotazione del nominativo del rappresentante nella ipotesi prevista dall'art. 65" di cui al n. 1) dell'art. 75.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. — Testo vigente | Portale Normativo