Art. 4
In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 65 (rappresentanza dell'impresa di pesca) del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è abrogato.
Sono soppressi:
a) il n. 7) dell'art. 66;
b) il n. 2) dell'art. 67;
c) la frase "il nominativo del rappresentante indicato nell'art. 65", di cui al primo comma dell'art. 68;
d) la frase "nominativo del rappresentante" di cui al n. 1) dell'art. 74;
e) la frase "con l'annotazione del nominativo del rappresentante nella ipotesi prevista dall'art. 65" di cui al n. 1) dell'art. 75.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-4