Art. 6

In vigore dal 27 mag 1983
Dopo l'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è inserito il seguente articolo: "Art. 128-bis - (Esercizio della pesca subacquea sportiva). - La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca. Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-6

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