Art. 10
In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
"Art. 138 - (Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva). - Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-10