Art. 12

In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Art. 140 - (Limitazioni d'uso degli attrezzi). - L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;. b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-12

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Art. 12 Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. — Testo vigente | Portale Normativo