Art. 12
In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente:
"Art. 140 - (Limitazioni d'uso degli attrezzi). - L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;.
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-12