Art. 17
In vigore dal 27 mag 1983
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - Di GIESI DARIDA - GORIA FALCUCCI - MANNINO - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-17