Art. 14

In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Art: 142 - (Limitazione di cattura). - Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-14

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