Art. 5

In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Art. 128 - (Esercizio della pesca subacquea professionale). - La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi. È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-5

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