Art. 2

In vigore dal 27 mag 1983
L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è sostituito dal seguente: "Art. 35 - (Requisiti e condizioni per l'iscrizione). - Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima: 1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare; 2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno; 4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto; 5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente. Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione. Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria. La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. — Testo vigente | Portale Normativo