Art. 1

In vigore dal 27 mag 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: . L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è modificato come segue: "La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".
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Art. 1 Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. — Testo vigente | Portale Normativo