Art. 1
In vigore dal 27 mag 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:
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L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, è modificato come segue:
"La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-18;219#art-1