Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 23 ott 1982
A cura degli uffici comunali di censimento viene effettuato giornalmente il controllo dei questionari consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati risultanti dal computo giornaliero di sezione.
I dati complessivi risultanti dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione sono comunicati all'ufficio provinciale di censimento entro il giorno 10 dicembre 1982.
L'ufficio provinciale di censimento provvede entro il 15 dicembre 1982 a comunicare all'Istituto centrale di statistica i dati riepilogati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-19