Titolo IV

Art. 16

In vigore dal 23 ott 1982
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalità per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'Istituto centrale di statistica. Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'Istituto centrale di statistica sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli , n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-16

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Art. 16 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo