Titolo III

Art. 12

In vigore dal 23 ott 1982
Il prefetto è responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia e riferisce all'Istituto centrale di statistica in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse. Nel rispetto degli statuti di autonomia nella regione Valle d'Aosta e nelle province di Trento e di Bolzano le funzioni suddette sono svolte rispettivamente dal presidente della giunta regionale e dal commissario di Governo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-12

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Art. 12 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo