Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 23 ott 1982
Nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, i rilevatori, sulla base dello stato di sezione provvisorio predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate.
La compilazione dei questionari viene, di norma, effettuata dagli stessi rilevatori in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati.
Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli è invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i necessari chiarimenti, ne dà comunicazione all'ufficio comunale di censimento.
I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.
È fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-17