Titolo V

Art. 22

In vigore dal 23 ott 1982
È fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-22

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Art. 22 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo