Titolo V

Art. 27

In vigore dal 23 ott 1982
A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari del censimento, prima della registrazione e della verifica su nastro magnetico delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accerteranno che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali. Per le operazioni di registrazione e verifica, l'Istituto centrale di statistica può avvalersi delle regioni che, avendo disponibilità di idonee strutture informatiche, facciano richiesta all'Istituto medesimo per l'affidamento delle anzidette operazioni. L'Istituto stabilirà le modalità ed i tempi per tali operazioni mediante apposite convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, le quali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-27

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Art. 27 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo