Titolo V

Art. 23

In vigore dal 23 ott 1982
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica. È fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-23

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