Titolo V
Art. 23
23 / 31In vigore dal 23 ott 1982
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.
È fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'istituto centrale di statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-23