Titolo V

Art. 24

In vigore dal 23 ott 1982
È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie sicuramente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modifiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-24

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