Titolo V
Art. 31
In vigore dal 23 ott 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA - DARIDA - LA MALFA - BARTOLOMEI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 20 Mod. ISTAT/CA/1
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-31