Art. 31
Titolo V

Art. 31

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In vigore dal 23 ott 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - ANDREATTA - DARIDA - LA MALFA - BARTOLOMEI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1982 Atti di Governo, registro n. 43, foglio n. 20 Mod. ISTAT/CA/1
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