Titolo IV
Art. 15
In vigore dal 23 ott 1982
L'ufficio provinciale di censimento, d'intesa con l'istituto centrale di statistica, e su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire.
I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.
I rilevatori sono scelti tra le persone di cui all', comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864; ad essi verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato.
In attuazione dell' della legge n. 864/80 citata, il sindaco di ciascun comune, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici che esplicano attività nel campo della agricoltura di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare l'incarico di rilevatore. Le regioni e province autonome da parte loro agevoleranno l'opera dei sindaci nel reperimento dei rilevatori.
Qualora in tal modo non sia stato possibile reperire il numero necessario dei rilevatori, il sindaco, con apposita lettera, richiede alle altre amministrazioni ed enti pubblici di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare il suddetto incarico.
Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti culturali, professionali e fisici che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.
Solo nel caso in cui, a seguito delle anzidette operazioni, il numero dei rilevatori risulti ancora insufficiente, il sindaco provvede ad integrarlo mediante il reperimento di persone, in possesso oltre che dei necessari requisiti morali, culturali e fisici anche di conoscenze, sia pure generiche, nel campo dell'agricoltura, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento.
L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo, come risulta dal secondo comma del presente articolo.
Le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il funzionario responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento.
A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti anzidetti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori del numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici.
Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie.
Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente articolo.
Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, commisurato al lavoro svolto e comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dal comitato amministrativo dell'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-15