Titolo III
Art. 11
In vigore dal 23 ott 1982
In ogni comune è data facoltà al sindaco di costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.
Tale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal responsabile del servizio veterinario; dal preside di una scuola od istituto ad indirizzo agrario (ove esista); dal direttore didattico oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura più rappresentative in sede comunale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-11