Titolo III

Art. 7

In vigore dal 23 ott 1982
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonché di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento stesso. La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto centrale di statistica, è composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a sei tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonché il responsabile del servizio veterinario, della provincia capoluogo di regione; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento con sede nel comune capoluogo di regione; un rappresentante dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, più rappresentative in sede regionale. Un funzionario dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario. In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal primo comma del presente articolo. Tale commissione, presieduta da un funzionario della provincia autonoma è composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a cinque tra i quali i responsabili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'ispettorato ripartimentale delle foreste o degli organi che ne hanno assunto le funzioni, nonché il responsabile del servizio veterinario della provincia; un rappresentante del commissario del Governo; un rappresentante dell'ufficio provinciale di censimento; un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura, più rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario designato dall'ufficio di statistica della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome che, assumendosene l'onere finanziario, intendessero svolgere in sede locale opera informativa e divulgativa sulle finalità del censimento e sulla sua importanza, ne informeranno tempestivamente le commissioni di cui ai commi precedenti al fine del necessario coordinamento con la pubblicità promossa dall'Istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-7

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Art. 7 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo