Titolo I

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1982
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Le aziende, i cui terreni siano situati in due o più comuni, vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale ove esista, oppure, in mancanza di questo nel comune ove è ubicata la maggior parte dei terreni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-3

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Art. 3 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo