Titolo I
Art. 1
In vigore dal 23 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato;
Visto l'art. 33 della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visti l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228;
Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 218/78 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni;
Considerato che in data 5 giugno 1982, ai sensi del terzo comma dell' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, lo schema del presente provvedimento è stato inviato per il parere alla commissione consultiva interregionale;
Considerato altresì che la predetta commissione non si è espressa nel termine stabilito e che pertanto deve ritenersi completato il procedimento previsto dalla citata legge 18 dicembre 1980, n. 864;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
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Il terzo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 24 ottobre 1982.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-1