Titolo I

Art. 1

In vigore dal 23 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 18 dicembre 1980, n. 864, concernente il finanziamento del terzo censimento generale dell'agricoltura, del dodicesimo censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del sesto censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato; Visto l'art. 33 della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visti l' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 228; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 218/78 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, e n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni; Considerato che in data 5 giugno 1982, ai sensi del terzo comma dell' della legge 18 dicembre 1980, n. 864, lo schema del presente provvedimento è stato inviato per il parere alla commissione consultiva interregionale; Considerato altresì che la predetta commissione non si è espressa nel termine stabilito e che pertanto deve ritenersi completato il procedimento previsto dalla citata legge 18 dicembre 1980, n. 864; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente regolamento: . Il terzo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 24 ottobre 1982.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;768#art-1

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