Titolo III

Art. 6

In vigore dal 23 ott 1982
L'Istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Inoltre l'istituto promuove, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda. Per l'esecuzione del censimento l'Istituto può avvalersi, ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni statali centrali e locali, delle regioni e province autonome, delle amministrazioni provinciali e comunali, di ogni altro ente pubblico, nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
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Art. 6 Norme per l'esecuzione del terzo censimento generale dell'agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo