Art. 4
In vigore dal 5 mag 1988
1. Il Ministro della sanità può autorizzare con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità l'impiego di antiagglomerati per gli estratti di caffè e di cicoria quando tali prodotti sono utilizzati nelle macchine automatiche. In tal caso le confezioni dei prodotti devono recare la dicigtura "per macchine automatiche".
2. Il Ministro della sanità determina con prorio decreto particolari metodiche relative al prelievo dei campioni, nonché i metodi di analisi per il controllo della composizione e delle caratteristiche di caffè e di cicoria, sentita la Commissione prevista dall'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-4