Art. 9
In vigore dal 27 ott 1982
Fino al 30 giugno 1983 è consentito produrre e confezionare i prodotti di cui al presente decreto in conformità alle norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1985.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-9