Art. 9

In vigore dal 27 ott 1982
Fino al 30 giugno 1983 è consentito produrre e confezionare i prodotti di cui al presente decreto in conformità alle norme vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso. I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1985.
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Art. 9 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria. — Testo vigente | Portale Normativo