Art. 8
In vigore dal 27 ott 1982
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-8