Art. 5

Etichettatura.

In vigore dal 13 set 2000
1. Agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Tuttavia: a) la denominazione di vendita è completata dalla dicitura: 1) "in pasta o "in forma pastosa per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b); 2) "liquido o "in forma liquida per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c); b) la denominazione di vendita può essere completata dal termine "concentrato nei casi seguenti: 1) per l'estratto di caffè liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè è superiore al venticinque per cento in peso; 2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria è superiore al 45 per cento in peso; c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture: 1) "decaffeinato per gli estratti di caffè di cui all' aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffè; 2) "con o "conservato con o "con aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffè e per gli estratti di cicoria liquidi; d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffè o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-5

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Etichettatura. (Art. 5 Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffe' ed agli estratti di cicoria.) — Testo vigente | Portale Normativo