Art. 5
Etichettatura.
In vigore dal 13 set 2000
1. Agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni. Tuttavia:
a) la denominazione di vendita è completata dalla dicitura:
1) "in pasta o "in forma pastosa per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera b) e all'allegato II, punto 1, lettera b);
2) "liquido o "in forma liquida per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettera c) e all'allegato II, punto 1, lettera c);
b) la denominazione di vendita può essere completata dal termine "concentrato nei casi seguenti:
1) per l'estratto di caffè liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dal caffè è superiore al venticinque per cento in peso;
2) per l'estratto di cicoria liquido se il tenore di sostanza secca ottenuta dalla cicoria è superiore al 45 per cento in peso;
c) nell'etichettatura devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione di vendita le diciture:
1) "decaffeinato per gli estratti di caffè di cui all' aventi un tenore di caffeina anidra non superiore, in peso, allo 0,3 per cento della sostanza secca ottenuta dal caffè;
2) "con o "conservato con o "con aggiunta di o "torrefatto con seguita dal tipo o dai tipi di zucchero utilizzato per gli estratti di caffè e per gli estratti di cicoria liquidi;
d) i prodotti in pasta e quelli liquidi devono riportare il tenore minimo di sostanza secca, ottenuta rispettivamente dal caffè o dalla cicoria, espresso in percentuale di peso del prodotto finito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-5