Art. 3

In vigore dal 13 set 2000
Gli estratti di caffè e di cicoria devono essere commercializzati con le denominazioni previste negli allegati al presente decreto e rispondere alle caratteristiche di composizione definite per ciascun estratto negli allegati stessi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 LUGLIO 2000, N. 255 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produca estratti di caffè o estratti di cicoria con caratteristiche difformi da quelle previste negli allegati al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-3

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