Art. 2
Estratti di cicoria.
In vigore dal 13 set 2000
1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base.
2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-2