Art. 2

Estratti di cicoria.

In vigore dal 13 set 2000
1. Si intendono per estratti di cicoria i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dalla cicoria torrefatta, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi con aggiunta di acido o di base. 2. Per cicoria si intendono le radici di Cichorium intybus L., non utilizzate per la produzione di cicoria Witloof, opportunamente pulite per essere essiccate e torrefatte per la preparazione di bevande.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-2

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