Art. 1

Estratti di caffè.

In vigore dal 13 set 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 77/436 del 27 giugno 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria; Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: (Estratti di caffè). 1. Si intendono per estratti di caffè, i prodotti concentrati ottenuti mediante estrazione dai grani di caffè torrefatti, utilizzando l'acqua come unico agente di estrazione, con esclusione di qualsiasi procedimento di idrolisi mediante aggiunta di acido o di base, e contenenti esclusivamente i principi solubili e aromatici del caffè, oltre alle sostanze non solubili, tecnicamente ineliminabili, ed agli oli non solubili provenienti dal caffè.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;774#art-1

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