Art. 6
In vigore dal 15 ott 1982
Constatato, in base ad una motivazione dettagliata, che uno o più generatori aerosol, quantunque conformi alle prescrizioni del presente decreto, possono mettere in pericolo la sicurezza o la salute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale dell'interno, con proprio il decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ne vieta temporaneamente, o ne sottopone a condizioni particolari, l'immissione sul mercato.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione del decreto adottato e dei motivi che lo giustificano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-6