Art. 10

In vigore dal 15 ott 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - MARCORA - ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982 Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 27
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