Art. 5

In vigore dal 15 ott 1982
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità vigilano sull'applicazione del presente decreto; esercitano il controllo nei confronti dei produttori aerosol e dei consumatori aerosol; provvedono allo studio delle prescrizioni tecniche per la costruzione e la conservazione del generatore aerosol; possono disporre ispezioni e acquisire informazioni e documenti anche dalle altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanità possono avvalersi, per l'espletamento dei loro compiti, di enti e laboratori di notoria qualificazione tecnica e scientifica. Le spese occorrenti per le attività ispettive, di controllo o per gli accertamenti tecnici sono a carico dei produttori aerosol, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nella determinazione delle tariffe si dovrà tener conto che gli oneri da porre a carico del produttore non possono superare il costo amministrativo necessario per l'espletamento delle rispettive attività e dei connessi accertamenti tecnici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol. — Testo vigente | Portale Normativo