Art. 2
In vigore dal 15 ott 1982
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai generatori aerosol aventi il recipiente di capacità totale inferiore a 50 millilitri e a quelli aventi il recipiente di capacità totale superiore:
a) a mille millilitri, quando il recipiente è in metallo;
b) a 220 millilitri, quando il recipiente è in vetro ovvero, se in plastica, non è suscettibile di produrre schegge in caso di rottura;
c) a 150 millilitri, quando il recipiente è in vetro non protetto ovvero, se in plastica, produce schegge in caso di rottura.
Si intende come capacità totale il volume espresso in millilitri di un recipiente aperto definito all'orlo della sua apertura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-2