Art. 4
In vigore dal 24 ago 2014
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, su ogni generatore aerosol o su una etichetta ad esso applicata, nel caso in cui non sia possibile apporre diciture particolari sul generatore aerosol a causa delle sue piccole dimensioni (capacità massima pari od inferiore a 150 ml) si devono apporre in lingua italiana, in caratteri visibili, leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) il nome, l'indirizzo o il marchio depositato del responsabile dell'immissione sul mercato del generatore aerosol;
b) il simbolo di conformità al presente decreto, ossia il simbolo "E" (epsilon rovesciato);
c) le indicazioni in codice che identificano la partita di riempimento;
d) le diciture di cui al punto 2.2. dell'allegato;
e) il contenuto netto in peso ed in volume.
Note all'articolo
- Si riporta in nota la modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 12/11/1982 n. 312: "il simbolo riportato fra virgolette deve intendersi la lettera greca epsilon in posizione rovesciata e non in posizione diritta come risulta erroneamente stampata".
- Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In deroga all'articolo 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantita' nominale espressa in massa del loro contenuto"; ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il Decreto 24 giugno 2014 (in G.U. 09/08/2014, n. 184) ha disposto (con l'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015 per quanto riguarda i generatori aerosol contenenti miscele. 2. In deroga al comma 1, i generatori aerosol contenenti miscele possono essere etichettati in conformita' all'art. 1 anche prima del 1° giugno 2015. 3. In deroga al comma 1, per i generatori aerosol contenenti miscele e immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di rietichettatura a norma dell'art. 1 fino al 1° giugno 2017. 4. Resta ferma l'applicazione a decorrere dal 1° giugno 2013, in conformita' al regolamento (CE) n. 1272/2008, delle disposizioni di cui all'art. 1 per quanto concerne i generatori aerosol contenenti una sostanza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-4