Art. 3

In vigore dal 12 nov 1982
I generatori aerosol possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato. Il responsabile della immissione sul mercato dei generatori aerosol deve apporre sui medesimi il simbolo "ε" (epsilon rovesciato), attestando così che essi sono conformi alle prescrizioni del presente decreto e del suo allegato che ne costituisce parte integrante. È vietato apporre sui generatori aerosol marchi o iscrizioni che possano confondersi con il simbolo "ε" (epsilon rovesciato).

Note all'articolo

  • Si riporta in nota la modifica introdotta dall'avviso di rettifica in G.U. 12/11/1982 n. 312: "il simbolo riportato fra virgolette deve intendersi la lettera greca epsilon in posizione rovesciata e non in posizione diritta come risulta erroneamente stampata".

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol. — Testo vigente | Portale Normativo