Art. 8
In vigore dal 15 ott 1982
La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti , primo comma, e 6 è punita con l'ammenda da lire 200.000 e lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli , commi secondo e terzo, e 4 del presente decreto è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire un milione.
Per l'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;741#art-8